Eds ovvero esame di stato

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  1. _Nicoletta
     
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    da qui
    PER I POSSESSORI DI TITOLI CONSEGUITI SECONDO L’ORDINAMENTO
    PREVIGENTE AL D.M. 509/99
    PROGRAMMI DI ESAME
    (estratto dal Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni)
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo consistono in una
    prova scritta, una pratica ed una orale.
    2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della
    psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.
    3. La Commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato il tema da svolgere.
    4. Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.
    5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.
    6. La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonchè
    argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale.
    PER I POSSESSORI DI TITOLI CONSEGUITI AI SENSI DEL D.M. 509/99
    PROGRAMMI DI ESAME (estratto dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328)
    Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A:
    L'Esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione A dell’albo professionale degli psicologi è articolato
    nelle seguenti prove:
    · una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della
    psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di
    grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo
    delle potenzialità personali;
    · una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con
    riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi,
    della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della
    riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
    · una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di
    intervento su individui ovvero in strutture complesse;
    · una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative
    all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e
    deontologia professionale.


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    Edited by _Nicoletta - 10/11/2007, 17:44
     
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  2. _Nicoletta
     
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    Art. 53 (Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)
    1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
    2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e
    tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
    3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di
    indagine e di intervento;
    b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
    c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale
    all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
    d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella
    esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia
    professionale.
    4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in
    coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate
    con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta
    dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la
    facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.
    Art. 54 (Norme finali e transitorie)
    1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle
    elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono
    prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata
    in vigore del presente regolamento.
    2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli
    psicologi.
    3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del
    presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
    4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
    data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli
    psicologi.



    DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
    DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA SULL’ ISTITUZIONE DELLE SEZIONI A
    E B DELL’ALBO E RELATIVE PROFESSIONALITA’
    OGGETTO: variazione sulla delibera n. 3/varie dd. 25/10/2003 di istituzione sezioni A e B
    dell’Albo degli psicologi del Friuli Venezia Giulia

    CON DECISIONE MOTIVATA DA QUANTO SOPRA PRESENTATO, SENTITO ED ESPOSTO
    DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
    1. È istituita la sez. A – Sezione degli Psicologi - nell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi
    del Friuli Venezia Giulia.
    1.1 Agli iscritti nella sez. A spetta il titolo professionale di psicologo;
    1.2 Qualora gli iscritti nella sez. A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio
    dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo;
    1.3 Ai sensi dell’art. 1, comma 2), DPR n. 328/2001, gli iscritti alla sezione A svolgono le
    competenze di cui alla L. n. 56/89 nonché alla normativa, nazionale e regionale, che si applica allo
    psicologo, e alle competenze di cui all’art. 3, comma 1)-quinques della L. n. 170/2003 e, in
    particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del DPR n. 328/2001:
    a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
    abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
    gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
    b) b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
    c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli iscritti nella sez. B.
    1.4. Gli attuali appartenenti all’Ordine degli psicologi sono iscritti d’ufficio, mantenendo l’anzianità e
    il numero di iscrizione, nella sez. A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia.
    1.5 Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo alla
    data di entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, 18 agosto 2001, possono iscriversi nella sez.
    A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, così come coloro che hanno
    conseguito e conseguiranno tale abilitazione in data successiva secondo l’ordinamento previgente al
    d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 in quanto possessori di laurea in psicologia regolata dall’ordinamento
    previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi.
    1.6 Alla sez. A si accede previo esame di Stato di cui all’art. 52 del d.P.R. 328/01.
    1.7 Per l’ammissione all’esame di Stato di cui al punto precedente è richiesto il possesso della laurea
    specialistica nella classe 58/S – Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.
    2. È istituita la sez. B nell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia
    dell’Ordine.
    2.1 Nella sez. B sono individuati i seguenti settori:
    - settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
    - settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
    2.2 Agli iscritti nei settori di cui al precedente punto 2.1 spettano, rispettivamente, i titoli
    professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di
    "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";
    2.3 Le attività professionali degli iscritti ai settori della sez. B sono individuate nel modo seguente:
    Per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
    - realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di
    crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a
    migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
    - applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi,
    per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
    - applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
    dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
    - esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della
    sicurezza;
    - utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi
    cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione
    sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    - elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    - collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di
    strumenti di indagine psicologica;
    - attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
    Per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
    - partecipazione all'èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle
    risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse
    dell'ambiente;
    - attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di
    soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con
    dipendenza da sostanze;
    - collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione
    genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle
    situazioni di disabilità;
    - collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione
    della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
    - utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi
    cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione
    sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
    - elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
    - collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di
    strumenti di indagine psicologica;
    - attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
    2.4 L’iscrizione a ciascun settore della sez. B è subordinata al superamento dello specifico esame di
    Stato di cui all’art. 53 del d.P.R. 328/01; per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso
    della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi


    ISTRUZIONI AI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO
    (SEZIONE A E B DELL’ALBO PROFESSIONALE)
    NB:
    LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESAME DI
    STATO VA RICHIESTA ALL’UFFICIO ESAMI DI STATO IN P.LE EUROPA 1, 34100
    TRIESTE
    L’ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A DELL’ALBO PROFESSIONALE (L’UNICO
    NECESSARIO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO) RESTA
    INVARIATO (DUE PROVE SCRITTE E UNA ORALE) FINO ALLA SECONDA SESSIONE
    DEL 2006
    L’ESAME DI STATO DELLA SEZIONE B DELL’ALBO PROFESSIONALE PUO’ ESSERE
    SOSTENUTO ESCLUSIVAMENTE DAI LAUREATI TRIENNALI DELLA CLASSE 34 MA
    NON ABILITA ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
    NELLA NORMATIVA ESAMI DI STATO PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
    (D.P.R.5/6/01) RIPORTATA QUI SOTTO SONO SPECIFICATE LE MODALITA’ DI
    ESAME

    dal sito di Psicologia dell'uni di Trieste
     
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1 replies since 3/10/2007, 06:06   772 views
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