Incostituzionalità al contrario: Il no all'aggravante per omofobia

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. _Nicoletta
     
    .

    User deleted


    Incostituzionalità al contrario: Il no all'aggravante per omofobia


    di Gabriele Pazzaglia

    Il 26 luglio il Parlamento Italiano ha respinto la proposta di legge cosiddetta anti-omofobia. In concreto si trattava della introduzione di una aggravante per motivi di «odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona» con il conseguente aggravio della pena di un terzo. Questo aumento, però, era previsto solo per alcuni reati: quelli contro la vita e l'incolumità individuale (quindi omicidio e lesioni), contro la personalità individuale (ad es. la riduzione in schiavitù), contro la libertà personale (es. sequestro) e la libertà morale (dalla minaccia agli atti persecutori, il cosiddetto stalking). Non sarebbe scattata per nessun altro reato: rimanevano fuori, da una parte, le ingiurie e la diffamazione e, dall'altra, tutti i reati contro il patrimonio (dal furto, alla rapina, all'estorsione).


    Il testo in questione prevedeva che fosse causa di aggravio di un terzo della pena:

    «l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi».

    Il voto contrario della maggioranza parlamentare è stato da questa motivato paventando l'incostituzionalità della legge in quanto il trattamento differenziato sarebbe stato contrario al principio di eguaglianza. Per tale motivo è stata dunque richiesta e votata la pregiudiziale di incostituzionalità. Si tratta di un voto precedente alla discussione che esprime la valutazione del Parlamento sulla compatibilità o meno della proposta con la Costituzione. È un controllo, però, che, benché sia previsto per evitare leggi incostituzionali, non ha, in concreto, nulla a che vedere con quello operato dalla Corte costituzionale ma, al contrario, è esclusivamente di opportunità politica. E non potrebbe che essere tale visto che l'organo che esprime tale giudizio, il Parlamento, è lo stesso che ha il compito di approvare la legge.

    Inoltre, a parte l'ilarità che può suscitare il veder ergersi a paladini della Carta Fondamentale deputati che si sono visti carbonizzare dalla Corte costituzionale alcune delle leggi più oscene della Repubblica (dal legittimo impedimento, terzo tentativo dopo i due “lodi”, a una parte della legge 40), la norma, nel merito, secondo noi, non era affatto incostituzionale. Infatti il principio di eguaglianza, consacrato dall'art. 3, secondo il quale «tutti sono eguali davanti alla legge» vuol dire, certo, che situazione eguali devono essere trattate in modo eguale, ma, e questo è il significato che da sempre gli è stato attribuito dalla Corte costituzionale, anche trattare situazioni differenti in modo differente.

    E sulla differenza si è creato l'equivoco che ha portato anche alcuni esponenti di associazioni omossessuali a dichiararsi contrari a questa aggravante sulla base del fatto che, se si afferma la propria eguaglianza nella società, poi non si può chiedere alcun trattamento differenziato e che anzi questo delegittimerebbe e toglierebbe forza alla stessa richiesta di eguaglianza.

    Ma di equivoco si tratta perché, a parte il fatto che non è presa in considerazione l'omosessualità ma l'orientamento sessuale (qualunque esso sia) il trattamento differenziato in questione, l'aggravio di pena, non riguarda le vittime del reato, ma il colpevole dello stesso. Questa è la situazione differente che in quanto tale necessita di una pena ancor più rigorosa: infatti se qualcuno picchia, sequestra , uccide perché è un delinquente seguirà la pena prevista. Ma se quell'azione è motivata proprio dall'odio e disprezzo verso quella vittima per il colore della sua pelle, perché è affetto da disabilità, perché appartiene ad una religione diversa dall'aggressore (tutte aggravanti già previste nelle nostre leggi) o perché non accetta l'orientamento sessuale della vittima, allora è giusto che la pena sia ancor più grave perché ancor più riprovevoli sono i motivi alla base del comportamento. Precisiamo: benché la proposta di legge sia stata definita “contro l'omofobia” e che l'aggravio fosse previsto «per motivi di omofobia e transfobia», questi ultimi, secondo la stessa legge erano da intendersi come “odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona” quindi l'aumento di pena sarebbe scattato non solo in caso di reato di un eterosessuale contro omosessuali, ma anche il contrario: di più: l'orientamento in questione non è unicamente quello della vittima ma quello di una persona.

    Ciò significa che l'aggravante scatterebbe anche nei casi in cui la vittima è colpita per l'orientamento non suo, ma di un terzo. Sarebbe scattato, quindi, anche se uno fosse stato aggredito perché appartiene ad una associazione favorevole ai gay o semplicemente amico di gay, benché non sia tale.

    Alla proposta, arrivata in aula con il parere negativo della Commissione Giustizia, la relatrice di minoranza, Anna Paola Concia, ha affiancato una versione alternativa la quale prevedeva che l'aggravante ricevesse una applicazione da una parte più ampia (anche per l'ingiuria e la diffamazione) e dall'altra più ristretta: non per i reati motivati dall'odio e dalla discriminazione fondati sull'orientamento sessuale in generale ma solo quando fossero commessi «in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa». Se l'estensione alle altre fattispecie dipendeva dalla necessità di attuare totalmente il Trattato di Lisbona, quest'ultimo prende in considerazione non solo l'omo o transessualità ma l'orientamento sessuale in generale. Una differenza non di poco conto che, inoltre, esponeva la norma, questa sì, a sospetta incostituzionalità visto che l'elemento di differenza che sarebbe emerso non era più il colpevole ma la vittima.

    Ultimo elemento degno di interesse: mentre le aggravanti per odio razziale e religioso si applicano a qualsiasi reato, quella proposta da questa legge sarebbe stata applicabile solo alle categorie di reati indicati nella stessa con la poco ragionevole esclusione dei reati di diffamazione, ingiuria (inclusi nella proposta della Concia) e dei reati contro il patrimonio. Dunque, in caso di approvazione, un sequestro sarebbe stato aggravato a differenza di un furto o di un danneggiamento.

    Ovviamente la proposta, essendo partita dall'opposizione, presentata da Soro del PD, poteva essere approvata solo con un compromesso con la maggioranza. E questo compromesso l'aveva già depotenziata ai minimi termini rendendola ben poca cosa rispetto alla proposta che l'Italia dei Valori aveva avanzato (primo firmatario Di Pietro) la quale prevedeva invece di estendere all'omofobia e transfobia la cosiddetta legge Mancino che già oggi punisce gli atti di discriminazione, la violenza (e anche la loro istigazione) per motivi razziali, etnici o religiosi e che vieta le organizzazioni che hanno tali scopi. L'amarezza per un'altra, ennesima, occasione persa di diventare un paese migliore è quindi ancora più grande visto che è stato respinto il minimo immaginabile.

    da http://www.democrazialegalita.it/gabrieleP...1agosto2011.htm

    :paper:
    Peccato...
     
    .
0 replies since 1/8/2011, 22:18   37 views
  Share  
.