Glossario del lavoro e non

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. _Nicoletta
     
    .

    User deleted


    Alcune parole per capire

    Ammortizzatori sociali
    Sono i sussidi che vengono erogati ai lavoratori che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, oppure che abbiano perso il posto di lavoro. I destinatari di questi trattamenti possono dare luogo a agevolazioni in capo ai datori di lavoro che li riassumono.


    Cig in deroga
    Consiste nell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori che normalmente non rientrerebbero nelle tutele previste dalle misure ordinarie ovvero dipendenti da aziende che abbiano esaurito queste ultime. Sono previsti particolari contributi per la loro ricollocazione.

    Cumulabilità
    È quel particolare regime che consente ai lavoratori titolari di sussidi, in alcune ipotesi, di poter continuare a fruire degli stessi, anche in misura parziale, pur in presenza di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato.

    DI.RES.CO.
    È la procedura prevista dall'Inps per il riconoscimento degli incentivi di recente istituzione: consiste in una dichiarazione di responsabilità resa telematicamente dal contribuente, attraverso l'applicativo dell'Istituto. In essa viene attestato il rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.

    Durc
    È l'acronimo di documento unico di regolarità contributiva: attesta che il datore di lavoro è in regola con la contribuzione dovuta agli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Inoltre è condizione indispensabile per poter accedere a qualsiasi tipologia di beneficio contributivo.

    Durc virtuale
    Si tratta della procedura di controllo delle denunce retributive e contributive utilizzata dall'Inps, per verificare il possesso dei requisiti di regolarità contributiva per la fruizione della generalità dei benefici contributivi. In caso di irregolarità scattano le cosiddette note di rettifica.

    Graduatorie
    Non tutti gli incentivi legati alle assunzioni sono illimitati. Laddove siano previsti specifici capitoli di spesa – ad esempio con riferimento agli sgravi previsti dalla legge finanziaria 2010 e prorogati per il 2011 – il riconoscimento dei benefici non è automatico ma subordinato all'ammissione in graduatoria (cronologica).

    Liste di mobilità
    Sono gli elenchi in cui sono iscritti i lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamenti collettivi, con conseguente messa in mobilità. Vi possono accedere (per il 2011) anche quei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti.

    Omissione contributiva
    È l'ipotesi sanzionatoria che si realizza qualora il datore di lavoro abbia goduto in modo indebito di determinati incentivi collegati alle assunzioni. Vale a dire quando, pur in presenza di denunce contributive correttamente presentate e compilate, abbia effettuato un conguaglio indebito per sgravi o agevolazioni contributive.

    Welfare to work
    È un piano di azione del ministero del Lavoro, attuato in sinergia con le Regioni e le Province autonome, che mira a sostenere particolari categorie di lavoratori svantaggiati e a incentivare la loro riassunzione, attraverso l'erogazione di contributi alle imprese.

    da: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tri...io-153732.shtml

    aggiungo
    Lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato

    Definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” dal Commissione Europea. In particolare, l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, definisce: «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
    a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
    c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
    d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
    e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
    f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

    «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; Fermi restando i requisiti in capo al datore di lavoro, basta che il lavoratore o la lavoratrice rientri in una delle suddette categorie per la maturazione del credito di imposta. È ovviamente necessario che si tratti di una assunzione a tempo indeterminato, anche part time, incrementativa rispetto alla forza lavoro. Giuseppe Buscema

    Inviata il 27 maggio 2011 alle ore 15.32
    da http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83202
     
    .
  2. _Nicoletta
     
    .

    User deleted


    Domande
    Assunzione di donne contratto di inserimento

    L'assunzione con contratto di inserimento ex articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs 276/2003 di donne, consente l'accesso alla riduzione contributiva generalizzata del 25% in qualsiasi Regione del territorio nazionale o questa possibilità opera ovvero in assenza dello specifico decreto ministeriale annuale?

    La risposta dell'esperto

    Per conoscere la misura dell'agevolazione contributiva spettante, occorre fare riferimento alle diverse misure già previste, in materia di contratti di formazione e lavoro, articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale. Di conseguenza, la misura della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta determinata in base a quanto riportato nelle circolari Inps 51/2004 e 22/2007 e nella nota Inail del 10 giugno 2005. La misura è variabile: dalla contribuzione dovuta dagli apprendisti- ad esempio, artigiani- al 75% della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro per operai e impiegati, ad esempio, aziende industriali ubicate nel centro nord. La differenziazione, quindi, dipende dall'ubicazione geografica e dalla natura del datore di lavoro. Giorgio Solaro

    Inviata il 26 maggio 2011 alle ore 16.13
    da: http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83162


    Agevolazioni e contratto di inserimento

    Come mai non risulta ancora emanato il decreto che, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. identifica le aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile? Non sarebbe auspicabile variare la norma rendendola sempre applicabile ed emettere il decreto solo nel caso di variazione dei rapporto di disoccupazione? Ovviamente l'assenza di tale decreto non consente di effettuare l'assunzione incentiva di donne nei territori svantaggiati.


    La risposta dell'esperto

    Con il decreto sviluppo, il decreto ministeriale di individuazione delle aree territoriali per l'inserimento delle donne dovrebbe avvenire con criteri semplificati. L'auspicio è che questo possa portare a uno sblocco degli incentivi. Alessandro Rota Porta

    Inviata il 26 maggio 2011 alle ore 17.55
    da: http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83155


    Agevolazioni assunzioni

    Quali requisiti deve avere l'azienda per avere agevolazioni nell'assunzione del personale?




    La risposta dell'esperto
    Per fruire dei benefici l'azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi, rispettare la contrazione collettiva e, di norma, non avere in atto riduzioni del personale. Giorgio Solaro

    Inviata il 26 maggio 2011 alle ore 17.41

    da: http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83172
     
    .
  3. _Nicoletta
     
    .

    User deleted


    Le agevolazioni per i disoccupati


    DL 70/2011
    La domanda
    DL 70/2011

    Nel caso di un disoccupato da almeno 24 mesi assunto ai sensi dell'art. 8 comma 9 della legge 407/90, l'azienda può usufruire del credito d'imposta previsto dal DL 70/2011?

    L’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/90 promuove l’occupazione di soggetti disoccupati di lunga durata. In caso di assunzione a tempo indeterminato, per il datore di lavoro è previsto uno sgravio contributivo per 36 mesi. Ciò detto, il quesito sembra poter essere rivolto a due possibili fattispecie: quella del soggetto già assunto (illo tempore) coi benefici della legge citata che, ora disoccupato, viene riassunto; quello del soggetto ancora da assumere, per il quale si intende fruire contemporaneamente dei benefici della legge 407 e di quelli del decreto sviluppo. Nel primo caso, si segnala che il dl 70/2011 non prevede alcun impedimento nei confronti imprese che vogliono assumere personale, ad oggi disoccupato, che è stato assunto precedentemente ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 407/90. Nessun ostacolo anche nella seconda fattispecie, dove, però, bisognerà fare attenzione a non superare i massimali d’aiuto stabiliti dal Dl 70 e fissati nel Regolamento EU n. 800/08. Rosamaria d'Amore

    Inviata il 03 giugno 2011 alle ore 10.10

    da: http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83219



    Liste mobilità

    Sono disoccupato e sono iscritto alle liste di mobilità perché ho perso l'impiego a causa della crisi economica. Potreste chiarirmi quali vantaggi contributivi avrebbe il mio prossimo datore di lavoro offrendomi un contratto lavorativo del "commercio al dettaglio"?

    Inviata il 27 maggio 2011 alle ore 12.14

    La risposta dell'esperto

    Il datore di lavoro che assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità in base alla 223/91 a tempo indeterminato versa i contributi Inps in misura ridotta (10% carico ditta) per 18 mesi e ha diritto ad un contributo mensile (per le assunzioni a tempo pieno) pari al 50% dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito il lavoratore; se assume a tempo determinato (massimo 12 mesi) la contribuzione Inps è sempre pari al 10% e se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto per ulteriori 12 mesi più il contributo del 50%. Se invece il lavoratore è stato iscritto nelle liste in base alla legge 236/93 i contributi saranno sempre ridotti per 18 mesi se assunto a tempo indeterminato e per massimo 24 mesi se assunto a tempo determinato e successivamente trasformato, senza però aver diritto al contributo del 50%. Ornella Lacqua

    Inviata il 27 maggio 2011 alle ore 16.18
    da: http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavo...IdRequest=83204
     
    .
2 replies since 30/6/2011, 11:49   128 views
  Share  
.